Art. 26.
(Quote di investimento delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana e della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Al comma 5 dell'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana» sono sostituite dalle seguenti: «Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo»;

          b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di programmi specificamente rivolti ai minori nella misura di almeno il 10 per cento delle quote medesime».

      2. Dopo il comma 5 dell'articolo 44 del citato testo unico di cui al decreto legislativo

 

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31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

      «5-bis. La quota di investimento fissata dal comma 5, primo periodo, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve comprendere film italiani ed europei in misura non inferiore al 40 per cento della quota medesima che, dopo lo sfruttamento nelle sale, devono essere obbligatoriamente teletrasmessi in prima o seconda serata. Ai fini del presente comma, per film si intendono esclusivamente i lungometraggi e i film di animazione definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28».

      3. I film coprodotti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo possono essere dalla stessa sfruttati per un massimo di cinque passaggi in tre anni. La proprietà del film torna in esclusiva al produttore, inizialmente associato, dopo il periodo di sfruttamento di tre anni in televisione.
      4. La pubblicità dei film di cui all'articolo 13 non concorre alle percentuali di affollamento pubblicitario in materia di diffusioni radiotelevisive previste dalla legislazione vigente in materia.
      5. Si fa obbligo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e a tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana di teletrasmettere le opere cinematografiche complete dei titoli di testa e di coda per tutta la loro durata, demandando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la definizione di sanzioni in caso di inosservanza al disposto del presente comma.